Fra i dipendenti dell’ASL TO 2, è costituito un “ CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI denominato C.R.A.L. ASL TO2 “ con sede legale in Torino C.so Svizzera 164.
Il presente Statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000.
1) Il C.R.A.L. ha personalità giuridica nella figura del suo Presidente democraticamente eletto.
2) E’ un’Associazione che non persegue alcuna finalità di lucro o di reddito, ed è amministrativamente e patrimonialmente indipendente.
3) E' incompatibile con le finalità del Circolo ogni iniziativa, attività o manifestazione che persegua scopi di propaganda di parte politica o sindacale.
4) I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri Soci, che con terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.
5) Il C.R.A.L. è aperto alla collaborazione con altri Circoli aziendali conservando in ogni caso la propria autonomia decisionale, e può associarsi ad Associazioni di 2° livello.
6) Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
7) I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio, solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
La durata dell’ Associazione è illimitata
Il C.R.A.L. si propone:
1) la conquista di sempre più elevati traguardi culturali e sociali da parte dei soci.
2) di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero dal lavoro, attraverso iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico.
3) di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i soci, anche attraverso forme morali, materiali e di assistenza.
4) di raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del C.R.A.L. ed a favorirne il suo sviluppo.
5) di dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento delle proprie finalità sociali.
6) di promuovere ogni utile iniziativa a scopo culturale promuovendo anche Seminari, Incontri, Convegni, Dibattiti, Congressi.
7) Il C.R.A.L., al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali, potrà anche svolgere attività diverse da quelle sopra indicate anche se di natura commerciale, come spacci interni a beneficio dei propri soci, e potrà stipulare tutti quegli accordi atti a garantire l’economia, la funzionalità e lo sviluppo del C.R.A.L.
1) Possono essere soci del C.R.A.L. ASL TO 2, e ne condividono le finalità :
a) tutti i cittadini che richiedano di farne parte, anche se di età inferiore ad anni 18.
2) Tutti i Soci sono tenuti:
a) al pagamento annuale della quota sociale.
b) all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
c) ad effettuare eventuali versamenti straordinari quando questi siano deliberati dall’Assemblea dei Soci anche su proposta del Consiglio Direttivo.
d) ad inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte concernenti l’attività del C.R.A.L.
3) La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
c) quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale.
d) quando in qualunque modo rechino danni materiali o morali al C.R.A.L.
e) quando tengono in Sede e/o nei locali del C.R.A.L. riprovevole condotta.
4) Le espulsioni e le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo del C.R.A.L.
5) Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative, o manifestazioni hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6) hanno inoltre il diritto di:
a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal C.R.A.L.
b) partecipare alle manifestazioni promosse dal C.R.A.L. e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
7) Tutti i Soci di età superiore ad anni 18 hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie ed hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi del C.R.A.L. ASL TO 2, ai sensi della L. 24-12-1993 n. 537, art.14, comma 8/a.
1) L’ammissione dei Soci avviene tramite domanda degli interessati al Consiglio Direttivo che dovrà deliberarne l’accettazione entro 30 gg. dalla presentazione.
2) La domanda di adesione dovrà contenere:
a) dati anagrafici del soggetto.
b) dichiarazione di accettazione delle Norme Statuarie.
c) dichiarazione d’impegno per lo sviluppo del C.R.A.L.
d) autorizzazione al trattamento interno dei dati personali.
e) la/le Sezione/i a cui il Socio intende svolgere o partecipare nell’attività.
f) ad ogni Socio, dopo l’accoglimento della domanda, verrà rilasciata una tessera che riporterà la
denominazione “ C.R.A.L. ASL TO2 “.
1) La tessera sociale prevede una quota annua che sarà stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
2) La quota sociale dovrà essere pagata entro il 30 gennaio di ogni anno, ed una volta versata non sarà più restituibile.
3) La quota sociale è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
4) I soci dimissionari sono tenuti a far pervenire la disdetta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno in corso; diversamente sono tenuti al pagamento della quota sociale per l’anno successivo.
1) Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori
d) le Sezioni, con relativi responsabili
1) Il patrimonio del C.R.A.L. è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.
b) dal fondo di riserva.
c) dai contributi, erogazioni e lasciati diversi (contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, e da enti in genere).
d) dalle quote sociali.
e) da contributi straordinari richiesti ai Soci e deliberati dall’Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
f) ad eventuali attività commerciali, artigianali e agricole occasionali.
g) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
h) Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
i) Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
j) In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
k) E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 10
2) In esso dovranno essere riportate le entrate, le uscite, il residuo attivo ed il residuo passivo.
4)
a) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L'avviso dovrà' specificare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.
La prima e seconda convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere fissata nell' arco delle 24 ore dei giorni feriali
La prima e la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere fissata nell' arco delle 72 ore dei giorni feriali.
2) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1°gennaio al 31 marzo. Essa:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
b) approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall' articolo 11 del presente statuto.
c) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale.
d) stabilisce ed approva eventuali contributi straordinari a carico dei Soci.
e) approva le spese straordinarie per nuovi impianti, ammortamento delle attrezzature ed interventi per la Sede Sociale.
f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
g) può mettere in discussione l’operato del Consiglio Direttivo, votandone la fiducia, con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di sfiducia si ricorrerà a nuove elezioni per le cariche direttive.
3) L'assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.
b) ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori.
c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno i 2/3 dei soci effettivi ordinari
d) nell’ultimo trimestre del mandato per l’elezione del Comitato Elettorale.
e) l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa:
f) delibera su eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
g) delibera sulle proposte di modifica dell’Associazione.
h) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
i) delibera sul trasferimento della sede associativa.
7) Il voto sugli argomenti all’ordine del giorno, può essere espresso anche sotto forma di delega.
8) Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo deve:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
Art. 15
Composizione del Consiglio Direttivo
2) Elegge fra i propri componenti:
b) il Vice-Presidente
e) un consigliere
Art. 16
Riunioni del Consiglio Direttivo
1) Il Vice-Presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua comunicata e giustificata assenza. Inoltre:
a) cura i collegamenti con le Sezioni per le attività e per i finanziamenti approvati dal Direttivo C.R.A.L.
b) presiede i lavori delle Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo C.R.A.L.
1) Il Segretario ha le seguenti attribuzioni:
a) cura l’esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo e provvede all’espletamento delle pratiche inerenti secondo le indicazioni dello stesso.
b) collabora con il Presidente nella redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
c) tiene il registro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; provvede alla spedizione delle circolari; protocolla la posta e collabora, in piena sintonia, con il Presidente.
d) cura il lavoro burocratico delle convenzioni acquisite dal C.R.A.L.
b) provvede al servizio di tesoreria e di cassa.
d) effettua gli impegni di spesa e gli adempimenti fiscali.
e) redige il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al Presidente e Segretario.
2) Per i punti b) c) e d) il Tesoriere dovrà far controfirmare ogni atto al Presidente.
Art. 21
Collegio dei Revisori
2) I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
3) Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
1) L'attività del C.R.A.L. ASL TO 2 si esplica anche attraverso il raggruppamento, per determinate attività ricreative culturali e sportive, in Sezioni.
2) Per la costituzione delle Sezioni è necessario che:
a) l'attività della Sezione, a giudizio del Direttivo CRAL, non risulti al di fuori o in contrasto con le finalità disposte dallo Statuto del CRAL.
b) venga ravvisata da parte del Direttivo CRAL l'opportunità di inquadrare in Sezioni l'attività proposta.
c) che il numero dei soci proponenti la Sezione non sia in numero inferiore al minimo di 5 unità necessarie alla composizione dell'organismo dirigente della Sezione.
3) Quando un gruppo di soci intende dedicarsi ad una attività sportiva, ricreativa, culturale od artistica, deve affiggere su tutte le bacheche del CRAL e dell'Ospedale un comunicato con il quale si invitano tutti i soci interessati alla stessa attività a riunirsi in un giorno ed in un'ora stabilita presso i locali del CRAL per costituire la Sezione.
4) Nel corso della riunione, dopo aver constatato che tutti i presenti sono effettivamente intenzionati a dedicarsi all' attività proposta e quindi a costituire la Sezione, viene eletto, a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, l'organismo dirigente della Sezione il quale eleggerà al suo interno il responsabile.
5) Il contributo del CRAL alla Sezione verrà corrisposto in non meno di tre rate e in ogni caso a seconda delle esigenze e delle disponibilità di cassa del circolo a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del CRAL.
6) Qualora si riscontri inefficienza, inettitudine, disordine amministrativo e organizzativo, promozione di iniziative e atteggiamenti non conformi al regolamento della sezione, al regolamento e allo statuto del CRAL, il Consiglio Direttivo deve richiamare il responsabile della Sezione; se questi non provvede entro tre mesi a modificare le cause per cui è stato richiamato, il Consiglio Direttivo del CRAL può dichiarare sciolta la Sezione.
7) Il responsabile della sezione è direttamente responsabile dell' attività della sezione nei confronti del Consiglio Direttivo CRAL e di tutti i soci ; risponde personalmente per la gestione finanziaria della sezione ed è autorizzato, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Sezionale, ad effettuare spese non eccedendo dai limiti del contributo CRAL e dalle quote versate dai singoli aderenti. E' fatto divieto di assumere impegni senza la preventiva autorizzazione.
8) In caso di dimissione del Responsabile di Sezione, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Commissario che rimarrà in carica per 6 mesi. Entro tale scadenza si dovrà eleggere un nuovo Responsabile; in caso contrario si arriverà allo scioglimento della Sezione.
9) Tutte le Sezioni devono depositare presso la Presidenza del CRAL un regolamento interno di sezione che deve comprendere:
a) costituzione e scopi.
b) l'elenco nominativo dei soci aderenti alla Sezione.
c) l'assemblea dei soci.
d) gli organi della sezione.
e) sistema di elezione degli organi della sezione.
f) affiliazione a Enti e/o Federazioni Nazionali o Regionali di competenza.
g) nel regolamento di sezione possono essere compresi tutti gli articoli ritenuti necessari a completamento di quelli essenziali, purché non in contrasto con lo Statuto del CRAL.
10) Il benestare alla costituzione delle Sezioni è dato dal Consiglio Direttivo del CRAL.
11) Tutti i regolamenti delle Sezioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo del CRAL.
b) quando sia venuta a mancare la partecipazione dei soci.
a) le entrate, le uscite con relative pezze giustificative.
b) il saldo di cassa della sezione.
c) eventuali suggerimenti e osservazioni per l’attività futura.
22) L'intestazione del conto dovrà riportare la dicitura "CRAL ASL TO 2 – Sezione XYZ – C. Svizzera 164 - Torino".
23) Depositario della firma sul conto sarà il Presidente del CRAL; su delega di quest’ultimo avranno la firma sul conto il Responsabile di Sezione e, su indicazione del direttivo sezionale, il suo vice o il tesoriere.
a) Consiglio Direttivo: tutti i Soci che alla data della scadenza delle domande siano in regola con il pagamento della quota sociale annua; inoltre siano in regole con quanto stabilito dall’ articolo 5 punto 3 e non siano incorsi nei provvedimenti di cui all'art.5 punto 4.
b) Collegio dei Revisori: tutti i Soci che alla data di scadenza delle domande posseggano i requisiti richiesti per il Consiglio Direttivo.
3) Può candidarsi anche chi riveste delle cariche politiche e sindacali.
Modalità del rinnovo delle cariche sociali
1) Il rinnovo delle cariche sociali avverrà col seguente procedimento :
b) questo avrà il compito di curare, controllare l’organizzazione ed il corretto svolgimento delle elezioni.
2) Il Comitato Elettorale, formato quindi da almeno 7 membri, eleggerà al proprio interno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante. Inoltre:
a) provvederà a formare i seggi elettorali, ognuno dei quali è composto da almeno tre membri, fra cui un Segretario ed un Presidente.
b) provvederà all'eventuale ulteriore nomina di scrutatori da individuare tra i Soci Effettivi Ordinari in regola con le norme statutarie, in numero da essa ritenuto sufficiente per l'espletamento del mandato elettorale.
c) i componenti del Comitato Elettorale e gli scrutatori da esso eventualmente nominati non potranno essere candidati nelle liste elettorali; come pure i Soci che ricoprono cariche direttive o decisionali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, non possono far parte del Comitato Elettorale.
3) Costituitosi il Comitato Elettorale, il Presidente del Consiglio Direttivo uscente aprirà ufficialmente le candidature; le iscrizioni saranno aperte per 15 giorni.
a) ogni socio può proporre la propria candidatura per ognuna delle seguenti liste: lista dei Consiglieri, lista dei Revisori.
b) il socio che intenda candidarsi deve far pervenire al Comitato Elettorale la propria domanda di candidatura con elencati:
- Luogo di residenza e domicilio.
- Recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
- Il tipo di lista per la quale il socio si candida, presentando una domanda per ogni lista per la quale intende candidarsi.
c) in caso di presentazione di lista preformata, i singoli componenti della lista devono presentare domanda di candidatura, come al punto b).
4) Dalla data di scadenza delle candidature il Comitato Elettorale avrà a disposizione 5 giorni per esaminare le candidature, deliberare sull' ammissione o meno dei candidati e compilare le due liste di candidati (Consiglieri, Revisori) elencando in rigoroso ordine alfabetico, per ogni lista, i nominativi e le date di nascita dei candidati; in caso di omonimia(Cognome e nome) verrà iscritto per primo il candidato più anziano di età.
5) Il Comitato Elettorale stabilirà quindi la data delle votazioni; le liste ufficiali dovranno essere esposte fino al giorno delle votazioni. Dalla data di chiusura delle candidature a quelle delle votazioni non potranno comunque essere superati i 30 giorni.
Art. 25
1) L’esercizio del diritto di voto avviene dopo esibizione di documento di riconoscimento e registrazione in apposito elenco; espletate tali formalità viene consegnata all’elettore una scheda di voto per le due liste di candidati (Consiglieri, Revisori). La scheda riportante l’espressione di voto, opportunamente ripiegata, deve essere riposta in un’unica urna. Il voto si esprime a scrutinio segreto.
2) Gli elettori devono assegnare la loro preferenza scrivendo (mediante matita indelebile o penna) i nominativi dei candidati prescelti per ogni singola lista secondo le seguenti quantità:
- Consiglieri: da un minimo di una ad un massimo di 5 preferenze.
- Revisori : da una a due preferenze.
3) In caso di liste preformate, l’elettore potrà scrivere il numero della lista preferita (lista 1, lista 2, lista 3…)
4) Saranno costituiti tre seggi elettorali fissi; uno nei locali dell’Ospedale Maria Vittoria, uno nei locali dell’Ospedale S. Giovanni Bosco, uno nei locali dell’Ospedale Amedeo di Savoia ed almeno un seggio itinerante per i servizi territoriali. Ad ogni socio sarà comunicata la sede dove deve recarsi per espletare il voto.
5) Le votazioni si svolgeranno in un unico giorno e l'orario di apertura del seggio elettorale sarà dalle ore 10,00 alle ore 17,00.
6) Le operazioni di scrutinio, sotto la diretta responsabilità del Presidente di seggio, devono avvenire contemporaneamente in tutti i seggi elettorali, al termine delle votazioni e sono pubbliche.
7) I risultati di ogni seggio saranno comunicati tempestivamente dal Presidente del seggio elettorale al Presidente del Comitato Elettorale, tramite verbale sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.
8) Dopo aver ricevuto i verbali da tutti i seggi elettorali, il Presidente del Comitato Elettorale procede alla loro verifica e provvede alla redazione degli elenchi definitivi delle preferenze ottenute dai candidati per le singole due liste.
9) Le operazioni di redazione degli elenchi dei candidati prescelti per ognuna delle tre liste sono pubbliche; detti elenchi vengono trasmessi dal Presidente del Comitato Elettorale al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.
10) Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i 7 Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Consiglieri.
11) Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i 2 Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Sindaci.
12) Entro 5 giorni dalle consultazioni elettorali,il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, provvede a notificare con lettera scritta, agli aventi diritto, l’avvenuta elezione, nei rispettivi Organi del Circolo, nonché la data, l’ora e il luogo della prima riunione dei candidati neo-eletti per le rispettive due liste che deve avvenire entro i successivi 10 giorni.
13) Sempre entro 5 giorni dalle consultazioni elettorali, il Presidente del Consiglio Direttivo uscente provvede a pubblicare l’esito definitivo delle elezioni con i nominativi dei candidati eletti.
14) Eventuali reclami o ricorsi devono essere trasmessi, con lettera scritta, al Presidente del Comitato Elettorale e per conoscenza al Presidente del Consiglio Direttivo uscente entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati eletti.
15) Espletate le proprie mansioni, il Comitato Elettorale si scioglie di norma trenta giorni dopo la data delle consultazioni elettorali.
16) Alla scadenza del triennio ed in previsione delle elezioni per il rinnovo delle cariche direttive, se non c’è un numero di candidati superiore a 7, l’Assemblea Generale dei Soci ha il potere di votare ed eleggere per acclamazione, gli eventuali soci (in numero di 7) che si candidano anche al momento in sede assembleare. In questo caso vengono annullate le elezioni, che si dovrebbero svolgere come da statuto. In caso contrario, se non ci sono almeno 7 candidati per ricoprire le cariche direttive, l’Assemblea Generale dei Soci procede allo scioglimento del CRAL, devolvendo il patrimonio eventualmente residuato (al momento più di 2500,00 euro) ad un Ente di Assistenza e Beneficenza.
Art. 26
Regolamento dell’attività finanziaria
Art. 27
Modifiche allo Statuto, Scioglimento e Liquidazione
1) Per apportare modifiche allo Statuto, per deliberare lo scioglimento del C.R.A.L., l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci , dovrà essere costituita con la maggioranza assoluta dei Soci (50% + 1).
2) In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad un Ente di Assistenza e Beneficenza, mediante delibera dell’assemblea straordinaria.
3) L’Assemblea designerà tre o cinque liquidatori, determinandone i poteri.
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